Omologazione Campionato Serie C poule 2 del 14 ottobre 2018

Viene pubblicata qui di seguito l’omologazione del Campionato Serie C poule 2 comunicato n. 1 gare del 14 ottobre 2018

GST SERIE C N. 1 DEL 14 OTTOBRE 2018

DELIBERA RITIRO SOCIETA’ RUGBY VICENZA ASD codice 190851 Serie C

Il Giudice Sportivo Territoriale,

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla società in data 28/09/2018 RUGBY VICENZA ASD codice 190851 con la quale la stessa RITIRA la propria squadra SERIE C poule 2 dal Campionato medesimo;

P.Q.M. in applicazione dell’art. 29/1 lettera F) del Regolamento di Giustizia e la Circolare Informativa 2018-2019 al punto 10.1 pag. 96 la società RUGBY VICENZA ASD codice 190851 viene punita con l’esclusione dal Campionato Serie C poule 2 e con la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 (mille euro).

DELIBERA GARA SERIE C del 14/10/2018 RUGBY ALTOVICENTINO/2 – VENEZIA RUGBY (ex Lido Venezia Rugby) girone 2

Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il referto arbitrale del signor Cusano Ferdinando e gli allegati della gara in oggetto indicata, rilevato che la società RUGBY ALTOVICENTINO ASD/2 codice 239167 inseriva in lista gara il giocatore Bassanese Andrea Guido tessera n. 178235 con maglia n. 8 che da controlli effettuati a sistema lo stesso risultava “squalificato fino al 26/10/2018” per sanzione comminata nella scorsa stagione sportiva e non ancora definitivamente scontata; come invece riportato dall’articolo 91 punto 3) e 4) del RdG e delibera del Consiglio Federale n. 99/2012 valida per tutte le stagioni sportive. Infatti, essendo il 20/05/2018 termine del campionato Serie C della s.s. 2017-2018 il giocatore doveva ancora scontare 14 giorni di squalifica da effettuarsi alla ripresa del campionato fissato al 13 ottobre 2018. Visti ed applicati gli articoli 16 2° comma lettera b), art. 25 lettera b) del RAS e l’articolo 29/1 lettera e) del RDG dichiara la società RUGBY ALTOVICENTINO ASD/2 PERDENTE omologando la gara con il risultato 0-20 più favorevole per la società VENEZIA RUGBY (ex Lido Venezia Rugby). La punisce inoltre con quattro punti di penalità in classifica e con la sanzione pecuniaria di 100,00.