Con la riforma del vincolo sportivo, introdotta dal D.Lgs 36/2021 e successivamente modificata dal decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, sono state modificate le disposizioni regolamentari che hanno interessato, preliminarmente, lo Statuto Federale e il Regolamento Organico attraverso apposita deliberazione della Giunta Nazionale del CONI. La modifica normativa principale consiste nella definizione in massimo due stagioni sportive della durata del vincolo regolamentare e la revisione del premio di formazione tecnica.
Il vincolo consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare lo sport del rugby e di tutte le rispettive specialità e varianti esclusivamente nell’interesse dell’associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso vincolante dell’associato. Il vincolo si costituisce con la procedura di tesseramento mediante la compilazione della modulistica predisposta dalla FIR (art. 34 del Regolamento Organico, comma 1 e 2).
Il regime del vincolo sportivo è determinato dall’età del giocatore al momento del tesseramento.
Gli effetti regolamentari prodotti dal compimento degli anni di età durante la stagione sportiva, si producono dal 1° luglio della stagione sportiva successiva. Il vincolo sportivo vincola il tesserato giocatore al soggetto affiliato fino al 30 giugno della stagione sportiva in cui termina (art. 35 del Regolamento Organico).
Le nuove disposizioni sul vincolo REGOLAMENTARE prevedono:
- La nuova disciplina del vincolo sportivo entra in vigore dal 1° luglio 2024 con la nuova stagione sportiva 2024/2025. Sino a tale momento rimango vigenti le precedenti disposizioni sia in tema di vincolo sportivo sia di indennità di formazione.
- Per i giocatori dal 14° anno al 26° anno di età il vincolo sportivo è biennale e l’atleta resterà vincolato al soggetto affiliato di appartenenza per un periodo pari a due stagioni sportive. Il tesseramento per la seconda stagione sportiva si intende rinnovato automaticamente.
- Per i giocatori delle restanti età il vincolo sportivo è annuale e limitato alla stagione sportiva per cui l’atleta è tesserato con il soggetto affiliato ed il trasferimento non è subordinato al rilascio del nulla osta
- Al termine dell’anno sportivo che conclude il periodo di vincolo, l’atleta è libero di rinnovare il tesseramento con il soggetto affiliato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato. In quest’ultimo caso, qualora previsto, previo versamento di un Premio di formazione tecnica da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.
- In particolare, nella stagione in cui scade il solo vincolo biennale, l’atleta dovrà comunicare all’affiliato, entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio Federale, la volontà di non rinnovare il vincolo; in caso contrario l’atleta dovrà intendersi vincolato e la società sportiva potrà esercitare il rinnovo del tesseramento per un nuovo periodo. Tale volontà dovrà essere esercitata in forma scritta attraverso posta elettronica certificata o mezzo equivalente tale da dimostrare l’avvenuta ricezione (si fa riferimento alla data di arrivo della comunicazione alla società sportiva) direttamente alla società sportiva di appartenenza. Ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni il termine entro cui manifestare la volontà di svicolo è il 20 maggio 2024.
- L’atleta comunque, durante il vincolo, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha la facoltà di essere trasferito con il consenso dell’affiliato di appartenenza ad altro soggetto affiliato, con il quale si stabilirà analogo vincolo, fatto salvo il versamento di un Premio di formazione tecnica, qualora previsto, da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.