Viene pubblicata qui di seguito omologazione Serie C Poule 2 comunicato n. 5 gare del 11 novembre 2018.
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL’ARBITRO – AUTOMATICHE
AMMONIZIONI – 1 Cartellino Giallo
– DI BIASIO ANDREA, della ASD ROSOLINA RUGBY, espulso temporaneamente al 40 del 1tempo
– GALASSO MATTIA, della RUGBY FRASSINELLE ASD, espulso temporaneamente al 10 del 1tempo
– SEGGI LUCA, della VENEZIA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 27 del 1tempo
AMMONIZIONI – 2 Cartellino Giallo
– BERTOLDO LUCA, della RUGBY ALTOVICENTINO ASD, espulso temporaneamente al 39 del 1tempo
– KONE HAMED, della ASD ROSOLINA RUGBY, espulso temporaneamente al 17 del 2tempo
– MAZZON ALESSIO, della ASD AMATORI RUGBY SILEA, espulso temporaneamente al 34 del 1tempo
AMMONIZIONI – 3 Cartellino Giallo
– SOCCHE FRANCESCO, della ASD RUGBY PIAZZOLA, espulso temporaneamente al 34 del 1tempo
ATTENZIONE – LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL’ART.91
punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI – SQUALIFICHE
– CADAMURO NICOLA, della MONTEBELLUNA RUGBY 1977 ASD, espulso al 21 del 2tempo, infraz. Art. 027/01 lett. S) (PLACCAGGIO PERICOLOSO),DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA(dal 12/11/2018 al 25 Novembre 2018 compresi);
– MORTELLA GIUSEPPE, della RUGBY FRASSINELLE ASD, espulso al 38 del 2tempo, infraz. Art. 027/01 lett. C) (OFFESE VERSO L’ARBITRO),QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 12/11/2018 al 9 Dicembre 2018 compresi).
ILLECITO TECNICO A CARICO DI SOGGETTI AFFILIATI – MULTE
– ASD ROSOLINA RUGBY codice 399982 il GST visto il referto arbitrale della gara Serie C poule 2 del 11/11/2018 Venezia – Rosolina e gli allegati, rilevato che è stato inserito il signor Bernecoli Massimo tessera 318522 con le funzioni di accompagnatore ma lo stesso risulta anche inserito come giocatore in lista fra i 15 con maglia n. 5; P.Q.M. non essendoci la possibilità del doppio ruolo, visto ed applicato l’articolo 29/1 lettera a) del Rdg commina la sanzione pecuniaria di 50,00 euro.